[stextbox id=”custom” big=”true”]Torna a scrivere per noi richpoly, al secolo Riccardo Sarta, laureato in giurisprudenza e appassionato di diritto che aspira a diventare un magistrato (e noi glielo auguriamo!). Oggi ci racconta del “rito immediato”, e di tutta la faccenda giudiziaria che sta dietro al “Rubygate”[/stextbox]
Da qualche tempo a questa parte tiene banco, nei talk show, nei bar, nelle strade e nelle case degli italiani, la vicenda relativa alla richiesta di giudizio immediato annunciata dal Procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati nei confronti del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, indagato per concussione e prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “Rubygate”. E allora, spieghiamo in poche righe di cosa si tratta.
Il giudizio immediato è uno dei cosiddetti riti alternativi a quello ordinario per la celebrazione di un processo, categoria di cui fanno parte anche il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto. È previsto dagli articoli 453 e seguenti del Codice di procedura penale. Il giudizio immediato è caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare e può essere instaurato in seguito alla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, così da velocizzare i tempi della giustizia portando il procedimento direttamente alla fase del dibattimento. Il dibattimento, del resto, costituisce il fulcro del processo penale, il suo cuore pulsante, luogo deputato alla formazione della prova davanti a un giudice terzo e imparziale che emetterà la sentenza. Il pubblico ministero chiede il giudizio immediato quando sussiste l’evidenza della prova della colpevolezza dell’indagato. L’imputato, a sua volta, qualora ritenga di essere innocente, e abbia le relative prove per dimostrarlo, chiede il giudizio immediato in modo da definire al più presto la propria posizione.
Condizioni imprescindibili per la legittima richiesta del pubblico ministero sono che l’indagato sia stato sottoposto a interrogatorio sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova e che il pubblico ministero abbia trasmesso la richiesta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato. D’altronde, il fatto che l’indagato (come nel caso del Premier), pur essendo stato regolarmente convocato dal pubblico ministero, non si sia presentato all’interrogatorio non pregiudica la richiesta di giudizio immediato che, quindi, potrà essere ugualmente presentata.
Sarà il Gip Cristina Di Censo a decidere entro cinque giorni se far processare Berlusconi per l’accusa di avere abusato dei suoi poteri, in qualità di Presidente del Consiglio, allo scopo di far rilasciare Ruby nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2009 dalla Questura di Milano e affidarla a Nicole Minetti (reato di concussione) e di avere avuto rapporti sessuali ad Arcore con la giovane marocchina quando lei era minorenne (reato di prostituzione minorile). Il giudice per le indagini preliminari dovrà valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ed eventualmente disporre con decreto il rito immediato, fissando la data dell’udienza dibattimentale dove, come detto, comincerà a pulsare il cuore del processo. I pubblici ministeri hanno “stralciato” la posizione del presidente del Consiglio, cioè l’hanno separata da quella degli altri indagati, tra i quali spiccano le figure di Nicole Minetti, Emilio Fede e Lele Mora, creando un autonomo fascicolo.
Il giudizio immediato è stato chiesto per entrambi i reati formulati nei riguardi del premier, e cioè la concussione e la prostituzione minorile. La richiesta di giudizio immediato inviata dalla procura al gip, Cristina Di Censo, è di 782 pagine contenute in due volumi; del resto i faldoni contengono anche le copie delle procedure relative alle intercettazione telefoniche. Oltre alla richiesta di giudizio immediato per il Premier, motivata sulla base dell’esistenza di prove evidenti, i pm hanno inviato al gip una memoria in cui ritengono non sussistere l’ipotesi «di reato ministeriale». Inoltre, è stata trasmessa al gip una memoria nella quale, a seguito dell’esame degli atti ricevuti dalla Camera e da quelli depositati dalla difesa, i pubblici ministeri espongono le ragioni per le quali in ordine alla concussione non sussiste ipotesi di reato ministeriale.
Tutto ciò per sottolineare come la procura ritenga che la competenza sia del tribunale di Milano e non del tribunale dei ministri, come sostenuto invece dalla difesa del Premier. Secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale, il giudice emetterà il suo provvedimento senza dover celebrare un’udienza in contradditorio tra le parti. In questa fase e fino alla decisione del giudice, che non sarà motivata, le difese non potranno avere copia degli atti inviati dalla procura. Potranno invece prendere gli atti dopo che il giudice avrà deciso se mandare a processo il premier. Se il Gip dovesse disporre il rito immediato il processo potrebbe avere inizio già nel maggio di quest’anno.
Come direbbe Manzoni “ai posteri l’ardua sentenza”…