Modificare la Costituzione… Come si può?

Alla domanda se sia possibile modificare la Costituzione dobbiamo rispondere immediatamente di sì. Proprio a questo scopo, infatti, è previsto lo strumento della Legge Costituzionale. Una Costituzione come la nostra si dice “rigida” perchè non può essere modificata dalle leggi ordinarie, ma soltanto tramite l’approvazione di leggi costituzionali seguendo l’iter che a breve spiegheremo. Al contrario, una Costituzione  “flessibile” occupa lo stesso grado delle leggi ordinarie nella gerarchia delle fonti. La costituzione flessibile può essere modificata a maggioranza parlamentare tramite l’approvazione di leggi ordinali. La modifica costituzionale non richiede leggi costituzionali né iter speciali di approvazione. La nostra prima forma di Costituzione, in vigore fino alla caduta del regime fascista, era una costituzione flessibile.

Nella storia del Novecento i regimi dittatoriali più noti – per esempio la Germania nazista di Hitler – nacquero da partiti che occupavano la sola maggioranza relativa dei voti dell’elettorato. Essendo difficilmente modificabile, la costituzione rigida tende però ad adattarsi con lentezza ai cambiamenti storico-sociali di un paese. La costituzione flessibile, che  può essere modificata dalle assemblee parlamentari a maggioranza semplice, comporta il fatto che si adatta più velocemente alle esigenze di un paese, ma lo espone più facilmente alle derive dittatoriali.

La storia ha dimostrato che un regime democratico può trasformarsi facilmente in un regime dittatoriale se le regole costituzionali sono troppo flessibili.  Non a caso uno dei principali obiettivi dei giuristi costituzionalisti dell’epoca contemporanea è proprio quello di plasmare una Carta Costituzionale in grado di unire i vantaggi della costituzione rigida con quelli della costituzione flessibile.

La legge Costituzionale è attribuita alla competenza del parlamento ed è adottata con un procedimento “aggravato“, ossia più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Nella gerarchia delle fonti del diritto, la Costituzione e le leggi Costituzionali sono collocate in un grado superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che, ove la legge ordinaria contenesse disposizioni in contrasto con la costituzione o le leggi costituzionali, le stesse sarebbero invalidate in virtù del principio per cui la legge di rango superiore prevale su quella di rango inferiore.

Nel nostro ordinamento la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è valutata dalla Corte Costituzionale. La Costituzione italiana, all’art. 134, assegna alla Corte il compito di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni“.

L’art. 135 invece, prevede che la Corte costituzionale sia composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (Camera e Senato congiuntamente), per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.

Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte Costituzionale: per favorire tale equilibrio infatti sono previsti, in capo ai soggetti scelti per la composizione dell’organo, sia un’elevata preparazione tecnico-giuridica sia la necessaria sensibilità politica. Nel caso in cui la Corte dichiari l’atto incostituzionale, la sentenza retroagisce fino al momento della entrata in vigore dell’atto.

L’iter per la revisione costituzionale è disciplinato dall’art. 138 della Costituzione.  Il disegno di legge costituzionale deve essere approvato da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi.Nel caso in cui la deliberazione, nella seconda votazione di ciascuna delle Camere, non sia avvenuta a maggioranza di due terzi dei loro componenti ma a semplice maggioranza assoluta, può essere richiesto un referendum confermativo. Quest’ultimo può essere proposto da un quinto dei membri di una delle due camere, da cinque consiglieri regionali o da 500.000 elettori. Insomma, l’art. 138 della Costituzione prevede che le riforme costituzionali debbano essere approvate con un ampio consenso, raccogliendo il voto della maggioranza e di una parte dell’opposizione.

Generalmente nessuna legge costituzionale né riforma costituzionale, può in alcun modo modificare la Costituzione nel suo “spirito“. Accesissimi dibattiti sono tutt’oggi aperti sul significato da attribuire all’inciso “spirito della Costituzione”; tuttavia, per concludere queste righe senza addentrarsi troppo nei meandri delle più disparate interpretazioni che sono state assegnate a  tale inciso, è opportuno e sufficiente affermare che per “spirito” si debba intendere la forma di stato repubblicana e il nucleo essenziale delle libertà fondamentali e dei diritti e doveri in essa espressamente previsti e riconosciuti.

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