[stextbox id=”custom” big=”true”] L’articolo di oggi è scritto da Richpoly, laureato in giurisprudenza in attesa di sostenere il concorso in magistratura. Lo spunto per questo articolo è nato da una precisa domanda: “Perchè il senatore Dell’Utri nonostante una condanna a sette anni non è attualmente in carcere ?” . Scopriamolo nel post di oggi.[/stextbox]
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Questo è il così detto principio della “presunzione d’innocenza” sancito all’art. 27 della Costituzione Italiana.
Tale disposizione, oggi più attuale che mai alla luce delle diverse vicende che hanno visto il senatore Dell’Utri al centro di acceso dibattito dal profilo giuridico ed istituzionale, afferma che l’ imputato è innocente fino a prova contraria e va letta in combinato disposto con un altro principio alla base del nostro ordinamento, quello per cui l’imputato, per essere condannato, deve essere ritenuto colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”. L’onere della prova, cioè la dimostrazione della colpevolezza dell’imputato, spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal pubblico ministero. Non è quindi l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza ma, al contrario, è compito degli accusatori dimostrarne la colpa. L’inciso costituzionale spiega che l’imputato è innocente fino ad una sentenza di condanna che sia passata in giudicato. La sentenza passa in giudicato quando sono esperiti tutti e tre i gradi di giudizio: il primo dinanzi al Tribunale (nei casi di crimini più efferati la Corte d’Assise), il secondo dinanzi la Corte di Appello (Corte d’Assise d’Appello nei casi di competenza della Corte d’Assise), e l’ultimo in Cassazione.
Logica conseguenza della presunzione d’innocenza è l’affermazione per cui, prima della definizione del processo in sede di Cassazione, non è possibile sottoporre l’imputato alla pena detentiva della reclusione. Questo ci permette di capire il motivo per cui Dell’Utri, nonostante abbia ricevuto due condanne, in altrettanti gradi di giudizio (Tribunale e Corte di Appello), non stia scontando in carcere la pena inflittagli. D’altronde, sarebbe contraddittorio affermare come presunzione assoluta (juris et de jure) l’innocenza di un soggetto e, contemporaneamente, sottoporlo ad una pena detentiva che lo privi della libertà personale.
Questo è il motivo per cui una sentenza di condanna emessa in primo o secondo grado non è idonea a sottoporre il condannato alla pena in concreto stabilita dal giudice competente. Come detto, soltanto al momento della definitività della sentenza di condanna la pena verrà effettivamente scontata dal condannato.
Sarà, dunque, ben possibile, come accaduto nel caso del Senatore dell’Utri, che un giudice di primo grado condanni a 9 anni di reclusione, che, poi, il giudice di appello riduca (ed in determinati casi aumenti) a 7, e che alla fine la Cassazione modifichi ulteriormente la pena in concreto da irrogare all’imputato.
In particolare, la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto colpevole per concorso esterno in associazione mafiosa, e cioè ha ritenuto provato che Dell’Utri intrattenne stretti rapporti con la vecchia mafia di Stefano Bontade e poi, dopo il 1980, con gli uomini di Totò Riina e Bernardo Provenzano, almeno fino alla stagione delle stragi di Falcone e Borsellino nel 1992. Il senatore di Forza Italia è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I giudici sono rimasti in camera di consiglio per sei giorni. Il procuratore generale Nino Gatto aveva chiesto la condanna a 11 anni. La Corte ha invece assolto Dell’Utri limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992 perché «il fatto non sussiste», riducendo così la pena da nove a sette anni di reclusione.
Il nome di Marcello Dell’Utri fu fatto per la prima volta nel 1994 dal pentito Salvatore Cancemi, il quale lo indicò come un vero e proprio anello di congiunzione tra il dorato mondo dell’alta finanza lombarda, e i più loschi ambienti malavitosi di Palermo, città in cui è nato l’11 settembre 1941. Secondo il pentito, seguito successivamente a ruota da altri collaboratori di giustizia, Marcello Dell’Utri sarebbe stato una longa manus di Cosa Nostra, interessata ad entrare nei grandi affari edilizi lombardi come la costruzione di Milano 2 e, successivamente, il tramite per consentire alla criminalità organizzata di dettare le linee di un progetto politico in embrione già dall’autunno del ’93: Forza Italia.
Il processo di primo grado, iniziato nel 1997, si concluse l’11 dicembre del 2004, dopo 257 udienze, e con una condanna a 9 anni di reclusione. In quella sentenza il senatore del Pdl veniva indicato come “cerniera fra potere mafioso, politico ed economico“: il punto di partenza, insomma, da cui è iniziato il processo d’appello cominciato quattro anni fa, e in cui la pubblica accusa ha chiesto una condanna ad 11 anni di reclusione. Un processo lungo quello a Dell’Utri, infatti, quando ormai il dibattimento era ad un passo, i giudici, presieduti da Claudio Dall’Acqua, hanno acconsentito all’audizione in aula del pentito Gaspare Spatuzza, tra i principali accusatori di Dell’Utri, e dei fratelli Graviano, ex capimafia di Brancaccio, che secondo l’accusa avrebbero avuto legami con il senatore.
Tornando al nostro ordinamento, questo può senza dubbio considerarsi attento alle vicissitudini di una società dalla moralità precaria, mutevole e violenta, pone a tale principio un’unica, ma rilevantissima, eccezione. E’ prevista, infatti, la possibilità di irrogare la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ovviamente qualora ricorrano determinati e rigorosi requisiti espressamente previsti dal codice penale. Tale misura cautelare può essere disposta ai danni dell’indagato (così è chiamato il soggetto nei confronti del quale sono svolte le indagini, soggetto che assume l’appellativo di “imputato” soltanto al momento in cui il pubblico ministero formula l’imputazione nei suoi confronti, al termine delle indagini) già durante la fase delle indagini preliminari, fase che costituisce il momento iniziale del procedimento penale, secondo soltanto alla notizia di reato che consiste nella acquisizione del fatto – reato da parte della polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. La misura cautelare, quindi, può perdurare per tutta la durata del processo, purché non ne vengano travalicati i limiti temporali stabiliti espressamente dalle singole norme del codice penale, termini che, comunque e in nessun caso (neanche nei casi di crimini più crudeli) può superare i 6 anni.
Da ciò si evince come, in un sistema processuale come quello italiano in cui i processi durano in media più di 6 anni (per usare un eufemismo considerato il fatto che spesso superano ampiamente tale termine), sia praticamente impossibile immaginare che un soggetto possa subire la pena detentiva dall’inizio del processo sino alla sua definizione in sede di Cassazione.
Sostanziali sono le differenze tra la misura cautelare e la pena detentiva. Per citare la distinzione più evidente basta sottolineare come la misura cautelare viene applicata in una fase in cui non è stata aperta la fase istruttoria (quando cioè vengono introdotte le prove nel processo), al contrario della pena detentiva che viene inflitta proprio in seguito alla fase in questione. Essendo l’adempimento dell’attività probatoria non un onere dell’imputato bensì un suo diritto, non possono esser nei suoi confronti rivolti effetti eccessivamente afflittivi trovandoci in una fase antecedente a quella entro la quale dovrà essere dall’accusa dimostrata la sua penale responsabilità. La pena detentiva, al contrario, viene applicata ad un soggetto nei cui confronti è già stata accertata la responsabilità in ordine ai fatti contestatigli. Viene da sé, quindi, che un imputato, anche se in custodia cautelare, non può essere trattato alla stregua di un normale condannato e che i limiti temporali previsti per l’applicazione delle misure in questione sono ampiamente giustificati in un’ottica costituzionale e garantista.
Il lettore attento ora si chiederà perché il senatore Dell’Utri non abbia scontato o non stia scontando la misura cautelare della custodia in carcere. La risposta è più semplice del previsto. Infatti, ammesso e non concesso che il Pubblico Ministero abbia chiesto a suo tempo la custodia in carcere di Dell’Utri, i Giudici non hanno ritenuto che vi fosse la prova che lo stesso non potesse né fuggire né reiterare il reato (presupposti espressamente richiesti dalla legge per applicare la misura cautelare, oltre ai c.d. gravi indizi di colpevolezza). Si tenga anche presente che Dell’Utri è senatore dal 2001 e quindi per essere arrestato e sottoposto a misura cautelare, per qualsiasi motivo, ad esclusione di una sentenza di condanna definitiva, ci vorrebbe comunque l’autorizzazione del Senato ai sensi dell’art. 69 della Costituzione.
Se ci sarà la condanna anche in Cassazione, invece, Dell’Utri dovrà scontare in carcere la pena inflittagli. L’unica immaginabile alternativa è che la Cassazione annulli la condanna senza rinvio a nuovo Giudice, oppure che il Governo elimini il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, cosa piuttosto assurda, ma non del tutto inimmaginabile.
Concludo questi pochi cenni di un mondo, tanto interminabile quanto affascinante, quale è l’ordinamento processuale penale con una riflessione politico sociale che prende spunto dalla necessità di ricordare come la Costituzione sia il fondamento della Repubblica. La commissione di reati da parte di uomini che ricoprono cariche rappresentative ed istituzionali è sintomatica dell’estraneità dello Stato rispetto al popolo, dell’esistenza di una classe barricata a difesa dei propri privilegi, dei propri statuti, del proliferare di corporazioni schiave della criminalità organizzata e governate da leggi proprie, sconosciute al “popolo sovrano”. Qualora la Carta Costituzionale cada dal cuore degli italiani o qualora non venga rispettata dalle più alte cariche politiche, allora verranno meno le fondamenta sulle quali sono ancorate le nostre libertà e costruiti i nostri sogni.
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