Più ombre che luci sulla nuova “prescrizione breve”

In questi giorni ne abbiamo lette e sentite davvero di tutti i colori ma, nonostante questo, nessuno ci ha spiegato cosa significhi davvero questa ennesima proposta di riforma della giustizia penale. Non sto parlando dell’acclamatissima – da parte del Governo – intenzione di riformare la Carta Costituzionale, ma del disegno di legge sulla “prescrizione breve”. Mi riferisco, in particolare, all’emendamento proposto la scorsa settimana dall’onorevole del PdL Maurizio Paniz, e facente parte del più ampio disegno di legge relativo al “processo breve”.  La questione è proprio quella che è stata al centro del dibattito (e delle risse) che si sono susseguite in questi giorni dentro e fuori dal Parlamento e sulle quali sinceramente preferisco soprassedere. La norma in oggetto è da annoverare tra le tantissime che nell’ultimo ventennio hanno coinvolto l’istituto della prescrizione. In realtà l’emendamento in questione è l’unico rimasto in piedi delle tante disposizioni a suo tempo proposte dalla apposita commissione governativa. Credo sia utile fornire una breve spiegazione di una modifica normativa assai complicata da leggere per i non addetti ai lavori.

Lo scopo della norma è quello di modificare la disciplina dei tempi di prescrizione, attualmente regolati dall’art. 161 del codice penale. In particolare mira a ridurre i termini del giudizio nei confronti degli imputati incensurati, coloro, cioè, che non abbiano subito condanne in via definitiva.

Alcuni atti giuridici interrompono il corso della prescrizione. Tanto per citarne qualcuno a titolo esemplificativo indichiamo l’ordinanza che applica le misure cautelari personali, quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio e, in caso di interruzione, il termine di prescrizione già decorso viene meno e comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. L’articolo 161 del codice penale attualmente prevede regimi applicativi differenziati in funzione sia della tipologia dei reati che degli imputati.

Con riferimento al tipo di reati coinvolti, il testo vigente esclude dal suo ambito di applicazione i reati di grave allarme sociale, come ad esempio i reati associativi. Con riferimento al tipo di imputati coinvolti prevede, come regola generale, che in nessun caso l’interruzione della prescrizione possa comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà e, in alcuni casi, dei due terzi, in ipotesi speciali di recidiva. Recidivo è colui che dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro parimenti non colposo.

Per quanto riguarda il primo punto, relativo al tipo di reati coinvolti, il testo approvato dalla Commissione conferma il limite oggettivo dei reati di grave allarme sociale (che restano esclusi dalla nuova disciplina) mentre, con riferimento invece alla condizione soggettiva dell’imputato, la nuova proposta riduce da un quarto a un sesto il limite del prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel caso di imputati incensurati e mantiene il limite di un quarto nel caso di recidivi semplici.

All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105». Inoltre, le disposizioni di cui sopra non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado, quindi si applicano a tutti i processi nei quali ancora non sia intervenuta la sentenza di primo grado.

La falla principale della disposizione sta nell’essere retroattiva, applicandosi ai procedimenti tuttora in corso.

Il problema si ingigantisce se solo pensiamo alla quantità di reati coinvolti dalla normativa. Alcuni dei reati a cui si applicherebbe, nel caso di sentenza di primo grado non ancora emessa, sono: Abuso d’ufficio, Corruzione, Rivelazione di segreti d’ufficio,Truffa semplice o aggravata, Frodi comunitarie, Frodi fiscali, Falsi in bilancio, Bancarotta preferenziale, Intercettazioni illecite, Reati informatici, Ricettazione, Vendita di prodotti con marchi contraffatti, Traffico di rifiuti, Vendita di prodotti in violazione del diritto d’autore, Sfruttamento della prostituzione, Violenza privata, Falsificazione di documenti pubblici, Calunnia e falsa testimonianza, Lesioni personali, Omicidio colposo per colpa medica, Maltrattamenti in famiglia, Incendio, Aborto clandestino.

Quanto appena detto potrà sembrare insignificante, in realtà produce degli effetti devastanti dal momento che rischia di far saltare un incredibile numero di processi in corso, sulla base di meccanismi tecnici che indurranno i giudici a chiudere incontestabilmente il processo per “intervenuta prescrizione”.

Solo a mero titolo di cronaca occorre ricordare come gli effetti di tale riforma saranno rivolti anche a tre processi che vedono Silvio Berlusconi attualmente imputato, primo fra tutti la morte del processo Mills, che dovrebbe avvenire tra fine maggio e fine giugno; poi la prescrizione, nei primi mesi del 2012, del processo sui Diritti tv/1 e del Mediatrade. Motivo per cui l’opposizione, e non solo, ha tacciato questa modifica normativa di essere l’ennesima riforma “salva Premier”.

Tutto questo a discapito delle persone offese, cioè delle vittime dei reati, che si troveranno d’un tratto completamente prive di tutela.

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